Venice calling #UNESCO
Oggi 10 luglio, a Istanbul si apre la 40ema sessione annuale del Comitato UNESCO che si occupa dei siti patrimonio dell’umanità: la celebre lista che porta un enorme prestigio (e fatturato turistico) ma anche precise responsabilità, per gli Stati che ospitano tali siti e ne devono tutelare il valore universale eccezionale (OUV: Outstanding Universal Value, nel gergo UNESCO). Nel caso specifico di Venezia, giova ricordare che il sito comprende anche la sua Laguna, nella sua interezza.
Delle eventuali inadempienze degli enti locali rispondono gli Stati firmatari della Convenzione, che è stata ratificata dal Parlamento italiano con con legge del 6 aprile 1977, n. 184 ed è pertanto vincolante per lo Stato italiano in tutte le sue articolazioni territoriali – Comune compreso.
Al momento di scattare questa foto, in alto a destra è apparsa una gabbianella mediterranea (e non un gabbiano reale, di quelli che ultimamente stanno diventando sempre più numerosi e arroganti nella ricerca del cibo).
Che sia di buon auspicio, perché a Venezia “piccolo è bello”. Vale per le navi, vale per le case (una Venezia con i grattacieli non sarebbe più Venezia) e vale anche per la pressione turistica che in certi periodi dell’anno sembra voler sfidare un principio elementare della fisica: quello dell’impenetrabilità dei corpi, che vale anche per i nostri poveri vaporetti (“Se un corpo costituito da materia occupa uno spazio, questo spazio non può essere occupato da un altro corpo”).
La pressione turistica sulla città d’acqua è ormai tale che ci si chiede se il principio di cui sopra sia ignoto alle autorità comunali; in cambio – e per fortuna – il problema non è sfuggito all’UNESCO: su questa pagina abbiamo già tradotto alcuni estratti del progetto di risoluzione che verrà discussa a Istanbul.
Al Comitato UNESCO formuliamo pertanto i più fervidi auguri di buon lavoro e sui lavori dell’UNESCO ritorneremo nei prossimi giorni, su questa pagina.
Fonti normative:
Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell’Umanità (Parigi 23 novembre 1972)
Articolo 6:
- Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e impregiudicati i diritti reali previsti dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l’intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare.
- Conseguentemente, gli Stati partecipi della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni della medesima, s’impegnano a prestare il proprio concorso all’identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11..
- Ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione.
http://whc.unesco.org/en/sessions/40com/