Per la sintesi che leggerete, ringraziamo sentitamente Sara Trevisan che della materia si è occupata in prima persona, all’APT. Aggiungiamo che la stampa locale ha dato ampio risalto al problema sollevato e all’intervento successivo con cui la consigliera comunale Monica Sambo ha chiesto una modifica della Legge Regionale, e ringraziamo i giornalisti presenti: Giorgia Pradolin (Gazzettino) e Vera Mantengoli (Nuova Venezia).

La nuova Legge Regionale sul Turismo della Regione Veneto (LR 11/2013) é entrata in vigore nel 2013 ma in questi anni é stata integrata e modificata.
Il Legislatore dichiara (DGR 419/2015) di “aver operato una forte semplificazione amministrativa riducendo il numero di tipologie e di strutture ricettive” ed in tal senso é presente una contrapposizione tra le strutture ricettive che offrono SERVIZI agli ospiti e quelle senza alcun servizio agli ospiti durante il soggiorno.
- STRUTTURE CON SERVIZI AGLI OSPITI
Sono le più conosciute e vengono identificati tre gruppi:
- strutture ricettive alberghiere (alberghi, RTA residenze turistico-alberghiere, albergo diffuso);
- strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici);
- strutture ricettive complementari (alloggi turistici conosciuti dalla precedente legge come affittacamere, case per vacanze, unità abitative ad uso turistico, bed & breakfast).
Queste strutture vengono classificate con 2, 3, 4 o 5 leoni sulla base di servizi e requisiti obbligatori elencati su tabelle ufficiali della Regione (allegati A, B, C, D, E alla DGR 419/2015) e devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle specifiche normative (LR 11/2013, art.23 co.2,3).
- STRUTTURE SENZA SERVIZI AGLI OSPITI
A questo secondo gruppo appartengono le LOCAZIONI TURISTICHE.
Quest’ultime sono inizialmente di competenza del Comune di appartenenza e diventano in un secondo momento di competenza della Città Metropolitana o Provincia territorialmente competente (LR 18/2016 disposizioni di riordino e semplificazione normativa).
Fino all’altro ieri, per intraprendere questo tipo di attività era necessario solo protocollare una comunicazione, resa ufficiale dalla Regione nell’agosto 2015, con l’indicazione di alcuni dati di base della struttura (dati titolare, indirizzo, periodo di apertura, numero posti letto, numero camere). Ieri é stato pubblicato nel Bur (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto) un Decreto (n.53 del 31 agosto 2016) che approva una nuova comunicazione regionale per intraprendere la locazione turistica (revocando il modello del 2015), il cui invio deve essere effettuato in modalità telematica. I dati richiesti sono sempre quelli relativi al titolare, all’indirizzo della struttura, al periodo di apertura, al numero delle camere e dei posti letto.
Non si tratta, quindi, di un’autorizzazione, ma vale il principio del silenzio assenso con il risultato che tutti possono fare tutto. I titolari possono essere utenti privati ma anche società, non é richiesto il cambio della destinazione d’uso dell’immobile (da residenziale a turistico-ricettivo) ed é possibile affittare anche parzialmente la struttura, senza però rientrare nella tipologia bed & breakfast (con i conseguenti vincoli).
E’ assolutamente necessario monitorare e regolamentare le locazioni turistiche proprio in virtù della semplicità burocratica e dare assistenza qualificata ai proprietari che intendono intraprendere questo tipo di attività ricettiva.
E’ ammirevole la lotta all’abusivismo proclamata qualche mese fa ma purtroppo non sufficiente da sola a risolvere il problema a Venezia.
Con la chiusura degli uffici dell’Azienda di Promozione Turistica ed il continuo passaggio delle deleghe da un ente all’altro, la situazione sta diventando critica, nell’immobilismo totale di molti la mole di lavoro aumenta e le molteplici pratiche, siamo nell’ordine delle centinaia, non vengono evase in tempi accettabili.
E’ indispensabile prendere atto del problema: identificare un ufficio idoneo; gestire l’anagrafe regionale dalla quale avere una lista ufficiale, che oggi non esiste e non é consultabile; organizzare sopralluoghi coordinati da più enti per verificare sia il rispetto delle norme edilizie sia la capacità ricettiva dichiarata; informare i titolari dei vari obblighi previsti dalle leggi con conseguente monitoraggio (comunicazione delle presenze, tassa di soggiorno, schedine per la pubblica sicurezza); mettere in atto reali sanzioni per chi trasgredisce.
La collaborazione di tutti gli enti chiamati in causa (amministrativi, fiscali, di controllo), l’utilizzo di norme chiare e l’aiuto di personale qualificato, sono un punto di partenza per riprendere in mano la situazione.
Credits foto: Giovanni Andrea Martini