Gruppo 25 aprile

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Operazione Antidoping, capitolo I°: un plauso alla Corte d’appello

Con raccomandata del 23 dicembre 2015, di cui la stampa quotidiana ha dato notizia in data odierna, il Collegio regionale di garanzia elettorale ha sollevato una serie di contestazioni sulle spese elettorali di Luigi Brugnaro (per le elezioni comunali del 2015) e di vari candidati alle regionali. Il collegio, istituito presso la Corte d’appello di Venezia è composto da magistrati, docenti universitari e commercialisti,  si riunirà nuovamente a febbraio per esaminare le risposte che i candidati sono tenuti a fornire (entro 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni) e potrà eventualmente applicare le sanzioni previste dalla legge 515 del 1993 (per effetto dell’articolo 13 della legge 96 del 2012, alle elezioni comunali dei comuni con più di 15.000 abitanti si applicano infatti le disposizioni sanzionatorie contenute nella legge 515 che diciplina le elezioni politiche nazionali).

Il compito che la Legge affida al Collegio di garanzia elettorale è di grande importanza per “garantire” (come il nome suggerisce) il corretto svolgimento delle elezioni, la cui fase cruciale è ovviamente quella della formazione del consenso che si esprime poi nel voto dei singoli cittadini chiamati alle urne. Per capire la natura delle violazioni che potrebbero essere accertate e le conseguenze che ne potrebbero derivare, pubblicheremo qui (in capitoli, data la complessità della materia) un resoconto succinto dell’attività che abbiamo svolto come gruppo25aprile, in quella che abbiamo battezzato come “operazione antidoping”.

14gennaio2016 NV

  1. Perché parlare di “antidoping”? In una competizione elettorale come nelle competizioni sportive, perché la gara non sia “falsata” in partenza, i concorrenti sono tenuti a rispettare alcune regole: sarebbe facile ma anche scorretto vincere una regata su caorline (o una regata velica) facendo uso di un motore entrobordo in aggiunta alla forza e alla bravura dei regatanti, vincere il giro di Francia facendo uso di sostanze anabolizzanti o vincere un concorso pubblico grazie alla soffiata di chi passa in anticipo agli amici le domande della prova scritta. Per verificare il rispetto di quelle regole, che rispondono a un senso elementare di giustizia, in campo sportivo è previsto un test antidoping, che può portare a squalifiche o alla revoca del titolo (come successo a un celebre ciclista già vincitore del giro di Francia) o all’esclusione dalle competizioni internazionali per chi si sottrae al test o ne altera il risultato in modo fraudolento.
  2. Perché applicare un tetto di spesa ai candidati? In materia elettorale, i limiti di spesa sono stati introdotti per assicurare che ognuno di noi possa confrontare i pregi dei vari candidati senza essere bombardato dalla pubblicità di uno solo; in altri termini, per evitare stravolgimenti artificiosi nel processo di formazione della volontà del corpo elettorale, che si possono verificare quando la disparità dei mezzi economici messi in campo da un candidato soverchia tutti gli altri (come potrebbe farlo l’uso del motore in una regata velica) a tal punto che ad esserne minate sono le fondamenta stesse della democrazia.
  3. Quali sono gli obblighi di rendicontazione, per i candidati Sindaco, e cosa c’è che non va (o non ci convince) nella rendicontazione di Luigi Brugnaro? L’obbligo di rendicontazione riguarda sia i finanziamenti e contributi in natura ricevuti, sia le spese effettuate in campagna elettorale. Sotto il primo profilo, la legge è tassativa e al proposito basti ricordare che all’origine del commissariamento del Comune di Venezia c’è stata una questione di finanziamento illecito della campagna elettorale del 2010; sotto il secondo profilo, la legge lascia ai candidati un certo margine di manovra nel senso che tollera una percentuale predefinita di spese che non devono essere rendicontate ma vanno comunque dichiarate. Nel caso di Brugnaro, i dubbi sono legittimi sotto il duplice profilo dei contributi elettorali eventualmente ricevuti da soggetti terzi e delle spese rendicontate, che non danno pienamente conto di quelle sostenute per “plasmare” la volontà del corpo elettorale. Un plauso doveroso, quindi, al Collegio di garanzia che ha svolto il suo ruolo, nel formulare le contestazioni di cui gli organi di stampa hanno dato oggi notizia.
  4. Quali sono le sanzioni in caso di violazione delle regole? La legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti per un ammontare pari o superiore al doppio degli stessi, comporta anche la decadenza dalla carica (v. “fonti normative”, alla fine di questo articolo).

Fucsia

Fermo restando che le nostre osservazioni dettagliate verranno presentate al Collegio di garanzia competente per legge, e fermi restando i diritti della difesa che verranno certamente esercitati nel rispondere alle contestazioni e ai rilievi formulati dal Collegio di garanzia, quelli che qui leggerete sono soltanto alcuni esempi utili ad illustrare: I) quella che a nostro modo di vedere è l’incongruenza macroscopica fra spese dichiarate e spese sostenute dal candidato; II) una certa opacità sulla provenienza delle entrate utilizzate per coprire tali spese.

I dati in nostro possesso sono integralmente ricavati da un’istanza di accesso agli atti che il gruppo25aprile ha introdotto in data 15 settembre 2015. Autorizzato dal Presidente del Collegio di garanzia in data 25 settembre, l’accesso agli atti ha dato i risultati che possono essere riassunti come segue:

Istanza di accesso agli atti protocollata in data 15 settembre dal Gruppo25Aprile

Sommario delle risultanze

  1. Riepilogo generale

Massimale di spesa 336.839 euro pari a 125.000 + 1 euro per ogni elettore (211.839 elettori)

Spese dichiarate dal Sindaco eletto per i 30 giorni di campagna elettorale : 315.590,765 euro

Entrate dichiarate : 242.998,11

Finanziamenti o contributi ricevuti da terzi: zero euro. NDR: la differenza fra entrate e spese, come è stata coperta e da chi ?

  1. Dettagli delle spese documentate

Spese dichiarate : 315.590,765 euro, di cui

197.703 per « spese distribuzione e diffusione materiale » di cui :

37.941 alla Piemme (concessionaria pubblicità Gazzettino)

5.928 RCS (concessionaria Corriere)

4.450 Manzoni (concessionaria Nuova Venezia)

26.420 TeleVenezia e RadioVenezia

22.366 ReteVeneta

17.134 AntennaTre

4.178 Facebook

e 43.378 per « spese materiale e mezzi di propaganda », di cui :

753,14 per caramelle

644 per penne fucsia fatturate da Publitalia

Il resto in spese di tipografia, manifesti e vetrofanie.

La prima domanda che ci siamo posti è che fine abbiano fatto le 12 (dodici) sedi elettorali denominate “punto comune”, molto attive in campagna elettorale, la cui lista era consultabile sulla pagina ufficiale della campagna (nel frattempo rimossa): l’affitto di quelle sedi, le bollette e il personale impiegato per tenerle aperte al pubblico non compaiono nella rendicontazione presentata, così come non abbiamo trovato traccia delle spese postali sostenute per l’invio a tutte le famiglie residenti delle due lettere personalizzate (inviti al voto) e del voluminoso materiale propagandistico utilizzato per pubblicizzare il programma del candidato Sindaco (l’unico a potersi permettere una spesa del genere):

Programma Elettorale

Nel prossimo capitolo pubblicheremo la lista delle sedi elettorali ed altri esempi macroscopici di quella che abbiamo chiamato “incongruenza”:

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/09/29/news/brugnaro-una-campagna-elettorale-da-315-mila-euro-1.12175367

Un secondo aspetto “macroscopico” che balza all’occhio è l’assenza totale di rendicontazione per il periodo intercorrente fra il primo e il secondo turno (ballottaggio). Secondo quanto riportato oggi da la Nuova Venezia, “Brugnaro, non inviando le spese sostenute per il secondo turno, vorrebbe far credere che per quegli ulteriori 12 giorni di campagna elettorale non ha speso un euro”. La circostanza è difficilmente credibile, per chiunque ricordi la profusione di mezzi dispiegata per passare dal 28,57% del primo turno al 53,21% del secondo turno.

Se tali spese non sono state dichiarate, sembra plausibile ipotizzare che il tetto di spesa sia stato con ogni probabilità superato e – fermo restando che l’unica Autorità competente a stabilirlo è il Collegio di garanzia elettorale – questo potrebbe dar luogo all’applicazione delle sanzioni sopra indicate al punto 4 (che in caso di sforamento pari o superiore al doppio del tetto di spesa, possono comprendere la decadenza dalla carica).

Quanto alla provenienza delle risorse utilizzate per finanziare la campagna elettorale, si tratta di materia delicata su cui al momento non faremo commenti. Avendo il Sindaco e il suo mandatario elettorale formalmente sottoscritto il modulo in cui dichiarano l’assenza di qualsivoglia finanziamento o contributo da terzi, gli crederemo fino a prova contraria: eventuali risultanze contrarie sarebbero ovviamente sanzionabili e non vogliamo addentrarci nel campo delle ipotesi. Secondo quanto riportato oggi da la Nuova Venezia: «Infine, i beni e i servizi indicati quali forniti dal candidato sono in realtà beni e servizi per cui il pagamento è stato verosimilmente utilizzato un conto diverso da quello intestato al mandatario elettorale. La comunicazione inviata al sindaco chiede (infatti) di specificare la fonte di provenienza e chiede se il valore dei beni e servizi forniti dal candidato si riferisce a pagamenti effettuati al di fuori del conto intestato al mandatario per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge numero 15 del 1993».

Fonte del virgolettato (che si riferisce alle contestazioni già notificate dal Collegio di garanzia):

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/01/14/news/spese-per-le-elezioni-brugnaro-nel-mirino-1.12775627?ref=fbfnv

e

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/01/14/news/il-sindaco-assicuro-ho-denunciato-ogni-centesimo-1.12775673

 Fonti normative:

Legge 6 luglio 2012, n. 96 che (all’articolo 13, comma 6) estende alle elezioni comunali il regime sanzionatorio previsto per le elezioni politiche:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-06;96!vig=

Articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (commi 6 e 9, per quel che riguarda la sanzione consistente nella decadenza dalla carica):

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515!vig=

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