Gruppo 25 aprile

Piattaforma civica (e apartitica) per Venezia e la sua laguna

#Anteprima Fenice: Rassegna stampa provvisoria

1) Rassegna stampa

http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2014/11/prima_fenice/prima-fenice-230593304591.shtml

2211 Corrierehttp://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2014/11/22/news/fenice-interrotto-il-simon-boccanegra-lancio-di-volantini-per-salvare-venezia-1.10358869

2211 Nuovahttp://www.gazzettino.it/NORDEST/VENEZIA/fenice_volantini_venezia_simon_boccanegra_opera_panatta/notizie/1026341.shtml

2211 Gazz1

http://www.lavocedivenezia.it/2014/fenice-fine-primo-atto-piovono-volantini-un-futuro-a-venezia-034043/

http://rassegna-stampa.veneziepost.it/stories/attualita/39961_colpo_di_scena_alla_prima_della_fenice_pioggia_di_volantini_no_al_contorta/#.VHSRgxA098E

http://www.italianostra-venezia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1959%3Apioggia-di-volantini-sulla-prima-della-fenice&catid=75%3Ale-altre-questioni-di-attualita&Itemid=94&lang=it

http://www.veneziatoday.it/cronaca/protesta-volantini-prima-fenice-venezia-22-novembre-2014.html

2) Rassegna blogs

Viva Lamarmora! I volantini di nuovo all’opera

Coup de Théâtre à la Fenice

Viva Lamarmora! I volantini di nuovo all’opera

#AnteprimaFenice. Comunicato stampa 23 novembre

2211 volano

Venezia, 23 novembre 2014

Il Gruppo25Aprile ringrazia il Prefetto Dr. Zappalorto, Commissario di Governo della Città di Venezia, per avere capito le motivazioni dell’azione simbolica alla Fenice e per le dichiarazioni rilasciate in questo senso alla stampa quotidiana, nonché per la sua apertura al dialogo nel merito delle richieste da noi avanzate come cittadini;

il G25A ringrazia altresì le Forze dell’ordine e le Maestranze del Teatro per la correttezza dimostrata in fase di identificazione degli autori di un gesto civico compiuto nel rispetto più assoluto che sempre è dovuto nei confronti di chi lavora, e a maggior ragione in occasione di un evento di tale prestigio;

il G25A ringrazia infine e in modo particolare i giornalisti presenti alla Fenice, per la professionalità e la tempestività dimostrate nel saper “cogliere” la notizia e riportarla al pubblico, che potrà leggerla in edicola oggi, domenica 23 novembre.

Foto: Stefano Soffiato

Portavoce: Marco Gasparinetti

Twitter: https://twitter.com/25aprileVenezia

 

#AnteprimaFenice: il video e i testi

Il video girato da Stefano Soffiato:

Cosa volava sulle ali della libertà, nel cielo della Fenice, il 22 novembre? 18 origami come questi, ognuno con il suo messaggio:

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..e 300 volantini con il testo che qui riproduciamo, per chi non c’era:

DIAMO UN FUTURO A VENEZIA:

una città meravigliosa e unica al mondo, fatta a misura d’uomo e che tale vuole restare!

BASTA alberghi in questa Città! Basta cambi di destinazione d’uso a suon di mazzette!

Basta con la spoliazione culturale e identitaria della città d’acqua!

CHIEDIAMO: CASE, SCUOLE E SERVIZI PER I RESIDENTI. ARIA PULITA per i nostri polmoni e per i nostri figli in quella che, essendo una città pedonale, dovrebbe essere al riparo dai problemi di inquinamento tipici delle grandi città.

PROPONIAMO: il blocco dei cambi di destinazione d’uso nei sestieri a vocazione residenziale; incentivi e agevolazioni per chi vive e lavora nella città d’acqua; limiti dimensionali alle grandi navi autorizzate ad entrare in laguna. ESIGIAMO che gli introiti della tassa di soggiorno riscossa a Venezia vengano utilizzati per gli scopi previsti dalla normativa che l’ha istituita, con precedenza assoluta ai servizi pubblici locali.

DICIAMO: NO allo scavo del Contorta, SÌ alla cantieristica minore, alle attività artigianali, ai negozi di prossimità, SÌ al diritto di votare un referendum per ridefinire i confini comunali e riavvicinare i cittadini alle Istituzioni che dovrebbero rappresentarne le esigenze specifiche, a Venezia come a Mestre. Autonomia amministrativa e Statuto Speciale, per liberarci dalle troppe incrostazioni e dai conflitti di interesse che hanno ingessato queste due città.

25 Aprile: LIBERIAMO le energie vive di VENEZIA.

http://gruppo25aprile.org

Comunicato stampa: #AnteprimaFenice, Diamo un Futuro a Venezia

Rampa di lancio

Venezia, 22/11/2014

Teatro La Fenice: una pioggia colorata di volantini inaugura a sorpresa la stagione lirica 2014-2015

Venezia – 22 novembre 2014 – Inaugurata oggi – sotto una pioggia colorata di volantini – la stagione lirica del Teatro La Fenice: con questa inattesa iniziativa, il Gruppo25Aprile ha voluto sensibilizzare le Autorità e le Personalità presenti all’anteprima dell’opera verdiana Simon Boccanegra su alcuni temi particolarmente cari alla Cittadinanza veneziana.

«Basta alberghi, a Venezia vogliamo anche case», «Per una città a misura d’uomo», «NO allo scavo del canale Contorta, SI alla cantieristica minore, le attività artigianali, il turismo di qualità e i negozi di prossimità» e ancora «Liberiamo Venezia da corruzione e clientelismo» «Villa Heriot no se toca»: questi e altri i messaggi colorati che, dal loggione, hanno spiccato il volo in direzione di palchi e platea ad opera di quei cittadini che, da alcuni mesi, animano la vita politica cittadina con il nome di Gruppo25aprile (piattaforma civica per Venezia e la sua laguna).

L’iniziativa odierna conferma la capacità di mobilitazione di un Gruppo nato con una lettera aperta inviata ai quotidiani locali il 25 aprile, data simbolica che a Venezia ha una duplice valenza: 25 aprile significa infatti festa della Liberazione e festa di San Marco. Il gruppo si era già distinto per il grande successo della raccolta firme organizzata “calle per calle” in occasione della Regata Storica contro lo scavo del Contorta, il nuovo maxi-canale per le grandi navi voluto dall’Autorità Portuale, che aveva avuto ampio risalto nella stampa, anche all’estero.

Oltre ad un blog particolarmente seguito (18.000 visite in pochi mesi) e al suo profilo facebook, il Gruppo utilizza piattaforme quali twitter e youtube per organizzare sondaggi interni e tenere il conto aggiornato della popolazione rimasta nella città d’acqua (Venezia e isole), battendosi – fra le altre cose – per frenare l’esodo dei residenti che continua al ritmo incessante di circa 1.000 persone all’anno.

Contrariamente alla presenza giornaliera media di turisti, salita a 74.000 nel 2014, il numero dei residenti è passato da 180.000 a 85.000 negli ultimi decenni, di cui solo 56.000 risiedono nei sestieri storici, ed è proprio in questa battaglia che si inserisce l’iniziativa odierna, volta non solo a denunciare il rischio che una civitas dalla storia millenaria si trasformi in un guscio vuoto, ma soprattutto a ritrovare voce in capitolo, proponendo soluzioni concrete e alternative alla prospettiva di trasformare Venezia in un palcoscenico di cartapesta per rappresentazioni decise altrove, sulla testa dei cittadini rimasti a custodire quotidianamente (con grandi disagi e sacrifici economici, visto il costo della vita) un gioiello che altri utilizzano soltanto come attrazione da baraccone.

Gli autori della simbolica iniziativa alla Fenice:

Alfa, Altana, Bravo, Barena, Bricola, Cocàl, Dolfin, Freccia, Manin, Panama e Zane

https://twitter.com/25aprileVenezia

21 novembre: Venezia festeggia la Madonna della Salute e una sentenza storica

salute

COMUNICATO STAMPA:

 Venezia, 19 novembre 2014.

Il Gruppo25Aprile accoglie con soddisfazione e con grande interesse, per le strade che potrebbe dischiudere anche a Venezia, la storica sentenza con cui oggi 19 novembre la Corte europea di Giustizia ha definitivamente chiarito che:

  1. La normativa europea sulla qualità dell’aria stabilisce un obbligo di risultato con riferimento al rispetto dei valori limite introdotti, a tutela della salute umana, dalla direttiva 2008/50.
  2. Tale obbligo è sufficientemente chiaro e incondizionato da creare anche un corrispondente diritto individuale a richiedere l’adozione, a livello locale, di tutte le misure necessarie per garantire il rispetto di quei valori limite e, con esso, il diritto alla salute dei cittadini.
  3. Laddove i valori limite vengano superati e le misure in vigore non si siano dimostrate sufficienti, i tribunali nazionali sono tenuti ad assicurare la tutela di questo diritto con tutti i mezzi previsti dall’ordinamento giuridico, ivi compresa la tutela inibitoria.

Nel caso specifico di Venezia, il superamento dei valori limite riguarda due sostanze inquinanti: le polveri sottili (PM10) e il biossido di azoto (NO2), le cui emissioni sono principalmente dovute all’utilizzo di combustibili fossili nel settore del trasporto, acqueo e terrestre: emissioni dei motori diesel in particolare, classificate come cancerogene dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Come cittadini CHIEDIAMO ARIA PULITA per i nostri polmoni e per i nostri figli in quella che, essendo una città pedonale, dovrebbe essere al riparo dai problemi di inquinamento tipici delle grandi città. Del vivere in una città senza macchine sopportiamo volentieri i disagi, ma vogliamo almeno conservarne i benefici? A tutela della nostra salute CHIEDIAMO l’adozione di tutte le misure idonee a riportare i livelli di PM10 e biossido di azoto al di sotto della soglia prevista dalla normativa europea e questo nel più breve termine possibile, come indicato dalla sentenza odierna che è vincolante per TUTTI gli Stati membri.

G25A: nato per riflettere, discutere, agire

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La sentenza della Corte europea di Giustizia nella causa C-404/13

JUDGMENT OF THE COURT

19 November 2014

In Case C‑404/13, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Supreme Court of the United Kingdom, made by decision of 16 July 2013, received at the Court on 19 July 2013, in the proceedings The Queen, on the application of: ClientEarth v The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, THE COURT (Second Chamber), composed of R. Silva de Lapuerta, President of the Chamber, K. Lenaerts, Vice‑President of the Court, acting as Judge of the Second Chamber, J.‑C. Bonichot (Rapporteur), A. Arabadjiev and J.L. da Cruz Vilaça, Judges, Advocate General: N. Jääskinen, Registrar: L. Hewlett, Principal Administrator, having regard to the written procedure and further to the hearing on 10 July 2014, after considering the observations submitted on behalf of: – ClientEarth, by P. Kirch, lawyer, D. Rose QC, E. Dixon and B. Jaffey, Barristers; – the United Kingdom Government, by M. Holt and J. Beeko, acting as Agents, and by K. Smith QC; – the European Commission, by K. Mifsud-Bonnici and S. Petrova, acting as Agents, having decided, after hearing the Advocate General, to proceed to judgment without an Opinion, gives the following

Judgment

1 This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Articles 4 TEU and 19 TEU and Articles 13, 22, 23 and 30 of Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe (OJ 2008 L 152, p. 1).

2 The request has been made in proceedings between ClientEarth, a non‑governmental organisation interested in protection of the environment, and the Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, concerning that organisation’s request for revision of the air quality plans drawn up by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland under Directive 2008/50 for certain of its zones and agglomerations.

Legal context

Directive 2008/50 3 Recital 16 in the preamble to Directive 2008/50 is worded as follows: ‘For zones and agglomerations where conditions are particularly difficult, it should be possible to postpone the deadline for compliance with the air quality limit values in cases where, notwithstanding the implementation of appropriate pollution abatement measures, acute compliance problems exist in specific zones and agglomerations. Any postponement for a given zone or agglomeration should be accompanied by a comprehensive plan to be assessed by the Commission to ensure compliance by the revised deadline. The availability of necessary Community measures reflecting the chosen ambition level in the Thematic Strategy on air pollution to reduce emissions at source will be important for an effective emission reduction by the timeframe established in this Directive for compliance with the limit values and should be taken into account when assessing requests to postpone deadlines for compliance.’ 4 Article 1 of Directive 2008/50, entitled ‘Subject matter’, provides: ‘This Directive lays down measures aimed at the following:

  1. defining and establishing objectives for ambient air quality designed to avoid, prevent or reduce harmful effects on human health and the environment as a whole;

…’ 5 Article 2 of Directive 2008/50, entitled ‘Definitions’, provides: ‘For the purposes of this Directive: …

  1. “limit value” shall mean a level fixed on the basis of scientific knowledge, with the aim of avoiding, preventing or reducing harmful effects on human health and/or the environment as a whole, to be attained within a given period and not to be exceeded once attained;

(omissis)

34 As regards the question of whether certain circumstances may nevertheless justify a failure to comply with that obligation, it suffices to observe that Directive 2008/50 does not contain any exception to the obligation flowing from Article 22(1).

(omissis)

40. It follows, next, from the second subparagraph of Article 23(1) of Directive 2008/50 that where the limit values for nitrogen dioxide are exceeded after the deadline laid down for their attainment, the Member State concerned is required to establish an air quality plan that meets certain requirements. 41 Thus, that plan must set out appropriate measures so that the period during which the limit values are exceeded can be kept as short as possible and may also include specific measures aimed at protecting sensitive population groups, including children. Furthermore, under the third subparagraph of Article 23(1) of Directive 2008/50, that plan is to incorporate at least the information listed in Section A of Annex XV to the directive, may also include measures pursuant to Article 24 of the directive and must be communicated to the Commission without delay, and no later than two years after the end of the year in which the first breach of the limit values was observed. 42. However, an analysis which proposes that a Member State would, in circumstances such as those in the main proceedings, have entirely satisfied its obligations under the second subparagraph of Article 13(1) of Directive 2008/50 merely because such a plan has been established, cannot be accepted. 43. First, it must be observed that only Article 22(1) of Directive 2008/50 expressly provides for the possibility of a Member State postponing the deadline laid down in Annex XI to the directive for achieving conformity with the limit values for nitrogen dioxide established in that annex. 44. Second, such an analysis would be liable to impair the effectiveness of Articles 13 and 22 of Directive 2008/50 because it would allow a Member State to disregard the deadline imposed by Article 13 under less stringent conditions than those imposed by Article 22. 45 Article 22(1) of Directive 2008/50 requires that the air quality plan contains not only the information that must be provided under Article 23 of the directive, which is listed in Section A of Annex XV thereto, but also the information listed in Section B of Annex XV, concerning the status of implementation of a number of directives and on all air pollution abatement measures that have been considered at the appropriate local, regional or national level for implementation in connection with the attainment of air quality objectives. That plan must, furthermore, demonstrate how conformity with the limit values will be achieved before the new deadline. 46 Finally, this interpretation is also supported by the fact that Articles 22 and 23 of Directive 2008/50 are, in principle, to apply in different situations and are different in scope. 47 Article 22(1) of the directive applies where conformity with the limit values of certain pollutants ‘cannot’ be achieved by the deadline initially laid down by Directive 2008/50, account being taken, as is clear from recital 16 in the preamble to the directive, of a particularly high level of pollution. Moreover, that provision allows the deadline to be postponed only where the Member State is able to demonstrate that it will be able to comply with the limit values within a further period of a maximum of five years. Article 22(1) has, therefore, only limited temporal scope. 48 By contrast, Article 23(1) of Directive 2008/50 has a more general scope because it applies, without being limited in time, to breaches of any pollutant limit value established by that directive, after the deadline fixed for its application, whether that deadline is fixed by Directive 2008/50 or by the Commission under Article 22(1) of the directive.

(omissis)

52 As regards Article 4 TEU, it should be recalled that according to settled case-law, under the principle of sincere cooperation laid down in paragraph 3 of that article, it is for the Member States to ensure judicial protection of an individual’s rights under EU law (see, to that effect, inter alia the judgment in Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, paragraph 38). In addition, Article 19(1) TEU requires Member States to provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by EU law.

53 If the limit values for nitrogen dioxide are exceeded after 1 January 2010 in a Member State that has not applied for a postponement of that deadline under Article 22(1) of Directive 2008/50, the second subparagraph of Article 23(1) of that directive imposes a clear obligation on that Member State to establish an air quality plan that complies with certain requirements (see, by analogy, judgment in Janecek, C‑237/07, EU:C:2008:447, paragraph 35).

54 In addition, the Court has consistently held that individuals are entitled, as against public bodies, to rely on the provisions of a directive which are unconditional and sufficiently precise. It is for the competent national authorities and courts to interpret national law, as far as possible, in a way that is compatible with the purpose of that directive. Where such an interpretation is not possible, they must disapply the rules of national law which are incompatible with the directive concerned (see, to that effect, judgment in Janecek, EU:C:2008:447, paragraph 36 and the case-law cited.) 55 Lastly, as the Court of Justice has noted on numerous occasions, it is incompatible with the binding effect that Article 288 TFEU ascribes to Directive 2008/50 to exclude, in principle, the possibility of the obligation imposed by that directive being relied on by the persons concerned. That consideration applies particularly in respect of a directive whose objective is to control and reduce atmospheric pollution and which is designed, therefore, to protect public health (see, to that effect, judgment in Janecek, EU:C:2008:447, paragraph 37).

56 It follows that the natural or legal persons directly concerned by the limit values being exceeded after 1 January 2010 must be in a position to require the competent authorities, if necessary by bringing an action before the courts having jurisdiction, to establish an air quality plan which complies with the second subparagraph of Article 23(1) of Directive 2008/50, where a Member State has failed to secure compliance with the requirements of the second subparagraph of Article 13(1) of Directive 2008/50 and has not applied for a postponement of the deadline as provided for by Article 22 of the directive (see, by analogy, judgment in Janecek, EU:C:2008:447, paragraph 39). 57 As regards the content of the plan, it follows from the second subparagraph of Article 23(1) of Directive 2008/50 that, while Member States have a degree of discretion in deciding which measures to adopt, those measures must, in any event, ensure that the period during which the limit values are exceeded is as short as possible.

58 The answer to the fourth question is therefore that, where a Member State has failed to comply with the requirements of the second subparagraph of Article 13(1) of Directive 2008/50 and has not applied for a postponement of the deadline as provided for by Article 22 of the directive, it is for the national court having jurisdiction, should a case be brought before it, to take, with regard to the national authority, any necessary measure, such as an order in the appropriate terms, so that the authority establishes the plan required by the directive in accordance with the conditions laid down by the latter. 59 Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (Second Chamber) hereby rules:

  1. Article 22(1) of Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe must be interpreted as meaning that, in order to be able to postpone by a maximum of five years the deadline specified by the directive for achieving conformity with the limit values for nitrogen dioxide specified in Annex XI thereto, a Member State is required to make an application for postponement and to establish an air quality plan when it is objectively apparent, having regard to existing data, and notwithstanding the implementation by that Member State of appropriate pollution abatement measures, that conformity with those values cannot be achieved in a given zone or agglomeration by the specified deadline. Directive 2008/50 does not contain any exception to the obligation flowing from Article 22(1).
  2. Where it is apparent that conformity with the limit values for nitrogen dioxide established in Annex XI to Directive 2008/50 cannot be achieved in a given zone or agglomeration of a Member State by 1 January 2010, the date specified in that annex, and that Member State has not applied for postponement of that deadline under Article 22(1) of Directive 2008/50, the fact that an air quality plan which complies with the second subparagraph of Article 23(1) of the directive has been drawn up, does not, in itself, permit the view to be taken that that Member State has nevertheless met its obligations under Article 13 of the directive.
  3. Where a Member State has failed to comply with the requirements of the second subparagraph of Article 13(1) of Directive 2008/50 and has not applied for a postponement of the deadline as provided for by Article 22 of the directive, it is for the national court having jurisdiction, should a case be brought before it, to take, with regard to the national authority, any necessary measure, such as an order in the appropriate terms, so that the authority establishes the plan required by the directive in accordance with the conditions laid down by the latter.

Inchiesta PUBBLICA per il Contorta. La nostra lettera del 14/11/14

trasparenza_amministrativa

Al Commissario di Governo della Città di Venezia

S.E. Dott. Vittorio Zappalorto

Ca’ Farsetti 30173 Venezia

Venezia, 14 novembre 2014

Oggetto: appello per l’attivazione di inchiesta pubblica, ai sensi dell’art. 24 comma 6 del D.lgs. 152/2006 relativamente alla VIA del progetto denominato “Adeguamento via acquea di accesso alla stazione marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta Sant’Angelo” (codice ID­­ VIP2842) presentato dall’Autorità Portuale di Venezia.

Egregio Commissario,

Facendo seguito all’analoga richiesta presentata da Marco Zanetti e Andreina Zitelli a nome del Gruppo di Studio sulle infrastrutture strategiche veneziane e da Lidia Fersuoch a nome di Italia Nostra –sezione di Venezia,

con la presente il Gruppo25Aprile da me rappresentato aderisce alla richiesta di attivazione della procedura prevista dal Testo Unico Ambientale con il nome di “inchiesta pubblica” per l’esame dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

Poiché chi ha titolo istituzionale per avanzare questa proposta al Ministero dell’Ambiente è il Comune maggiormente interessato dall’opera, Le rivolgiamo il presente appello affinché Ella formalizzi una richiesta in questo senso al Ministero competente.

A dimostrazione della necessità di procedere a tale inchiesta pubblica e dell’importanza da noi attribuita a questa vicenda, troverà in allegato le osservazioni da noi presentate in sede VIA, che affrontano alcune questioni per noi cruciali in quanto cittadini e titolari di attività imprenditoriali o commerciali, nonché di diritti reali su beni immobili siti nel Comune di Venezia, che ci riserviamo di far valere in tutte le sedi competenti.

Con stima vivissima,

Marco Gasparinetti

Allegato:

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) scavo Contorta: le nostre osservazioni.

Le domande ai candidati Sindaco potenziali. Chi vogliamo incontrare?

Elezioni 2015, ultima spiaggia? Come Gruppo25Aprile stiamo preparando una lista di domande per i candidati Sindaco, e alcuni li incontreremo per discuterne a voce. Voi chi vorreste incontrare, fra i candidati probabili e “plausibili”, anche se non ancora dichiarati o confermati da primarie, comunarie o simili meccanismi di pre-selezione?

Avvertenze:

dato che i sondaggi anonimi sono facilmente condizionabili (dal voto multiplo, per chi dispone di molti “indirizzi IP”) quello che appare su questi schermi servirà solo a dare un’indicazione di tendenza, e non pretenderemo di attribuirgli un valore che nessun “sondaggio” effettuato in questo modo può avere: per gli iscritti al Gruppo25Aprile è possibile votare in bacheca nell’apposito gruppo facebook (con voto palese e nominativo, che prevarrà su quello “anonimo” formulato via Internet in caso di divergenza nell’ordine di graduatoria che ne risulterà) o suggerire altri nomi tramite email da inviare a:

25aprile2015@gmail.com

Gruppo25Aprile

..nato per riflettere, discutere, agire.

Quanti siamo? La popolazione residente nella città d’acqua

Venezia, 10 novembre 2014 Casa

Popolazione residente, suddivisa per Municipalità:

VENEZIA INSULARE (Venezia Murano Burano): 64.542

VENEZIA LITORALE (Lido e Pellestrina): 20.775

Totale città d’acqua: 85.317 residenti.

Fonte dei dati: Comune di Venezia – Anagrafe della popolazione residente.

Non aspettatevi nessun segno “più” finché non cambiano i politici e le politiche locali: non solo quella della casa (fallimentare), ma anche quelle del lavoro e del turismo: la monocultura del turismo di massa come unica fonte di nuovi posti di lavoro, ma quali? Quelli sottopagati che ingrossano le fila dei pendolari, e continuano ad allargare la forbice fra stipendi e affitti, in una spirale senza fine.

Quando una città intera si sposta “di là dal ponte” (della Libertà) e sempre più distante dal luogo di lavoro, tanto da vivere sempre più spesso al di fuori del territorio comunale, sarebbe ora di chiedersi dove abbiamo sbagliato, ma conoscete qualche Assessore uscente che si sia almeno posto la domanda? Noi no.. Sono mesi che monitoriamo questo dato, e il dato tendenziale vede la città d’acqua perdere fra i due e i tre abitanti al giorno; quasi mille all’anno, dal 2009 a oggi.

Proiettatelo nel futuro e calcolate quanti anni mancano, all’estinzione di quella che era stata la quarta città più popolosa d’Europa. Grazie per il MoSe che ci “proteggerà” (a caro prezzo) dai cambiamenti climatici previsti fino al 2.100, data in cui non ci sarà comunque più nessuno da proteggere, al ritmo attuale: i conti li sanno fare, a quanto pare.

Gruppo25Aprile

..nato per riflettere, discutere, agire.

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) scavo Contorta: le nostre osservazioni.

27agostoGazzettino

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44,

00147 Roma

Oggetto: Osservazioni urgenti sul progetto preliminare denominato “adeguamento via acquea di accesso alla stazione marittima di Venezia”, presentato dall’Autorità Portuale di Venezia, di cui alla comunicazione di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale pubblicata in data 17 settembre 2014.

A titolo preliminare, i sottoscritti rilevano come il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni sul progetto in epigrafe (30 giorni) rappresenta una forzatura, già denunciata con diffida a firma Marco Gasparinetti in nome proprio e quale mandatario di soggetti portatori sul territorio del Comune di Venezia di interessi civici, imprenditoriali e finanziari, indirizzata via PEC al Ministero dell’ambiente in data 29 settembre. Tale forzatura, anche a voler prescindere dagli aspetti procedurali che potranno essere fatti valere in via giurisdizionale, pregiudica in modo sostanziale la partecipazione del pubblico al procedimento privandolo della possibilità di ponderare adeguatamente la mole di documenti prodotta dall’autorità portuale e appare tanto più sorprendente se si considera che dall’8 agosto (data in cui il “Comitatone” ha deciso di sottoporre il progetto a VIA) al 17 settembre (data di pubblicazione dell’avviso al pubblico) sono trascorsi 40 giorni che avrebbero potuto essere utilmente impiegati per l’avvio della consultazione, se veramente l’opera presentava i caratteri di urgenza prospettati dall’Autorità Portuale. Quello che si presenta come soggetto aggiudicatore si è invece preso 40 giorni di tempo per finalizzare o ritoccare documenti che erano già pronti da tempo, come risulta dalle date dei medesimi (16 documenti sono datati maggio 2013 e 21 sono datati primo luglio 2014), lasciando soltanto 30 giorni ai soggetti interessati che pure vantano diritti soggettivi e interessi legittimi in relazione ai beni materiali e al patrimonio culturale che rischiano di essere compromessi dallo scavo di una nuova via acquea di accesso alla stazione marittima, erroneamente e ingannevolmente presentata come “adeguamento via acquea di accesso alla stazione marittima di Venezia”. Su tale aspetto, si rinvia alla citata diffida del 29 settembre e segnatamente agli argomenti esposti a pagina 9 della medesima.

In secondo luogo, i sottoscritti si riservano di produrre ulteriori e più ampie deduzioni sugli aspetti non coperti dalle presenti osservazioni urgenti, con le quali intendono principalmente denunciare l’omessa valutazione degli effetti diretti o indiretti della nuova via d’acqua sui beni materiali e sul patrimonio culturale che pure avrebbero dovuto essere considerati, a maggior ragione nel caso di una città come Venezia la cui unicità e fragilità sono riconosciute non solo dall’ordinamento giuridico italiano ma anche da strumenti di diritto internazionale che i sottoscritti si riservano di utilizzare in tutte le sedi, a tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

  • L’omessa valutazione degli effetti diretti o indiretti della nuova via d’acqua sui beni materiali e sul patrimonio culturale.

Tale omissione si pone in contrasto con il DLgs. 152/2006, articolo 24 comma 1 lettera b, che recepisce l’articolo 3 lettera c) della direttiva 2011/92/UE. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è stata infatti introdotta nell’ordinamento giuridico italiano in attuazione di precisi obblighi derivanti dalla legislazione europea ed è attualmente disciplinata dalla direttiva 2011/92/UE. A norma dell’articolo 3 di tale direttiva, “la valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta in modo appropriato gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori”:

  1. a) l’uomo, la fauna e la flora;
  2. b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
  3. c) i beni materiali e il patrimonio culturale”.

Nel caso di un progetto di scavo a ridosso di una città dal patrimonio culturale inestimabile, ci si sarebbe potuti attendere un’attenzione particolare alla valutazione degli effetti di cui alla lettera c) che riguardano per l’appunto i “beni materiali” quali case, manufatti e monumenti che peraltro sono tutelati nel loro insieme quale patrimonio culturale e ambientale di rilevanza mondiale. Eppure, tale valutazione è assente nello studio di impatto ambientale presentato dall’Autorità Portuale. Tale macroscopica carenza, perché tale deve essere considerata rispetto agli obblighi di legge, è ancor più sorprendente se si considera che Venezia è stata edificata con tecniche di costruzione tipiche di un ambiente lagunare e quindi particolarmente sensibile ad ogni alterazione degli equilibri idrodinamici quali ad esempio l’interazione delle correnti in provenienza dalle bocche di porto e la velocità con cui le masse d’acqua premono sulle fondamenta delle case, ma è forse meno sorprendente qualora si consideri lo stato di dissesto idrogeologico in cui versa l’Italia intera, a dimostrazione della sua cronica incapacità di pianificare, prevenire o anche solo riconoscere i rischi legati al consumo dissennato del territorio, che tante catastrofi ha già provocato.

L’omissione qui prospettata trova conferma nella circostanza che gli effetti diretti o indiretti sui beni materiali (e sul patrimonio culturale) non sono nemmeno presi in considerazione nelle “matrici di valutazione” proposte al capitolo 8 dello “Studio di Impatto ambientale” (elaborato A, pp. 224 e seguenti). Lo studio si limita infatti ad affrontare gli aspetti relativi all’impatto visivo-paesaggistico (pag. 171) e all’inquinamento luminoso (p. 173) e trascura completamente quelli che invece sono gli aspetti più pregnanti in relazione alle caratteristiche peculiari di una città unica al mondo, costruita sull’acqua, le cui fondamenta poggiano su milioni di tronchi d’albero. Quanto all’elaborato B, curiosamente cita la nota n. 382 del 23 gennaio 1985 con cui la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia ben sottolinea l’unicità di questo “ecosistema unitario” in cui lo stato di salute della laguna direttamente incide su quello della città e dei suoi manufatti, per poi trascurare completamente la tematica nella “descrizione dei potenziali impatti” (capitolo 5) come a suggerire (per omissione) che il rischio di impatto negativo sarà uguale a zero.

Essendo ormai tristemente noto come la nozione di “rischio zero” non appartenga al novero delle attività umane, e a quali drammatiche conseguenze possa portare la sottovalutazione dei rischi quando ancora se ne possono anticipare e prevenire gli impatti, sarebbe stato lecito attendersi ad una disamina approfondita dei rischi (remoti o concreti che siano, ma questa è per l’appunto la ragion d’essere di una valutazione di impatto) che potrebbero derivare dallo scavo di un canale lungo 5km, largo 100 metri e profondo 10,5 metri[1], in diretta comunicazione con i sestieri storici e con l’isola della Giudecca, nel momento in cui le masse d’acqua in provenienza dalla bocca di porto del Lido si incontreranno con quelle provenienti dalla bocca di porto di Malamocco, in conseguenza del nuovo scavo, e con velocità presumibilmente maggiore di quella attuale come emerge anche (in via puramente indiziaria) dai dati prodotti dall’autorità portuale: a pagina 46 dell’elaborato B, si afferma che : “l’area di influenza analizzata presenta condizioni idrodinamiche variabili” Il canale Malamocco-Marghera e il canale Vittorio Emanuele III si caratterizzano per profondità maggiori rispetto alle limitrofe aree lagunari, con correnti sostenute che possono raggiungere valori di poco inferiori ai 0,3 metri al secondo” da confrontare con gli 0,05 metri al secondo nella zona di spartiacque. Nel medesimo elaborato si sottolinea anche l’influenza del vento e citando uno studio del Magistrato alle acque si sottolinea come “persino un vento di 10km/h, se prolungato per 4-5 giorni, può produrre variazioni significative del campo di velocità con differenze locali.. del 300% rispetto a una condizione di quadratura imperturbata”.

In conseguenza del progettato scavo, i sestieri storici e la Giudecca rischiano dunque di essere sottoposti alla duplice pressione di masse d’acqua provenienti da due bocche di porto e, per quel che riguarda la massa d’acqua proveniente dalla bocca di Malamocco, ad una velocità di propagazione che non ha niente a vedere con le condizioni attuali, caratterizzate da “correnti molto modeste” (ibidem, pagina 46).

Tali aspetti sono solo indirettamente affrontati nello “studio morfologico” (datato maggio 2013) il cui unico intento sembra essere quello di sottacere o sottovalutare gli effetti diretti o indiretti (e mai citati) sulla città di Venezia, se non quando afferma (pagina 56) che:

“La successione delle velme previste in fregio al canale costituisce uno sbarramento che attraversa, dal Canale S. Leonardo Marghera alla Stazione Marittima l’intera zona di spartiacque fra i bacini di Lido e di Malamocco. Questa interruzione si fa sentire nelle fasi di flusso e riflusso della marea, costringendo la corrente ad aggirare l’ostacolo concentrandosi nel Canale S. Leonardo Marghera e all’imbocco del Canale della Giudecca”

e anche (a pagina 58) che:

La zona del canale Contorta S. Angelo e delle velme limitrofe risulta essere la più sollecitata, data la vivacità del flusso e la sua variabilità in intensità e direzione sopra le velme e tra i varchi ».

Da queste ed altre affermazioni contenute nello studio morfologico, appare evidente che in assenza dei pesanti interventi di ingegneria (velme e barene artificiali) pomposamente definiti “riqualificazione delle aree limitrofe al canale”, gli effetti per la città sarebbero devastanti ed è in tale ottica che tali interventi vengono proposti: non già per “riqualificare” la laguna centrale con i sedimenti risultanti dallo scavo del canale ma per costringere la massa d’acqua artificialmente convogliata nel nuovo canale a “starsene buona” in un alveo altrettanto artificiale, per paura dei danni che questa rischia di arrecare e senza nessuno studio idoneo a provare che questo risultato verrà effettivamente conseguito. A questo proposito, ci si chiede peraltro a che titolo l’Autorità Portuale si proponga come soggetto aggiudicatore di lavori per i quali non ha competenza alcuna, sulla base della legislazione vigente, quali il complesso di interventi ripetutamente presentato alla stampa e all’opinione pubblica come “riqualificazione ambientale della laguna centrale”.

A tale proposito, i sottoscritti aderiscono all’opinione di tre autorevoli esperti, docenti all’Università di Padova e responsabili dell’aggiornamento del Piano morfologico per la Laguna di Venezia, la cui adozione risponde agli obblighi introdotti dalla Direttiva 2000/60/EC ed è soggetta a VAS (non ancora avviata), che a proposito dello scavo del Contorta hanno dichiarato quanto segue: “ora che tale progetto viene proposto con decisione, troviamo piuttosto sorprendente che le sommarie indagini idrodinamiche e morfodinamiche svolte a suo supporto non tengano conto del mutato assetto lagunare previsto nel Piano Morfologico, ormai precisamente delineato. Ovvero quel che stupisce non è che venga proposto l’escavo del Canale Contorta, ma piuttosto che non siano da tempo state promosse indagini per quantificare, dettagliatamente e nel contesto dell’aggiornato Piano Morfologico, i cambiamenti che la realizzazione del Progetto Contorta inevitabilmente porterebbe nel delicato assetto della zona centrale della Laguna” (Marco Marani, Stefano Lanzoni, Andrea Defina, opinione pubblicata dal Gazzettino nell’edizione dell’8 ottobre 2014).

In altri termini, l’approvazione del progetto di scavo del Canale Contorta dovrebbe sottostare alla Valutazione Ambientale Strategica sull’aggiornamento del Piano Morfologico anziché precederlo e pregiudicarne gli esiti (vanificando la natura stessa della VAS) in particolare ove si consideri che i parametri ambientali prescritti dalla direttiva 2000/60/EC diventeranno obbligatori a partire dal primo gennaio 2015 e che la Laguna di Venezia (classificata come “acque di transizione”) nella sua parte centrale è caratterizzata da situazioni di criticità a cui occorrerà porre rimedio, anziché aggravarle con lo scavo di un nuovo canale.

  • Il problema dei sedimenti e la perdita di territorio lagunare

Fonte : Tabella 5.6. Stima quantitativi sedimenti movimentati e classe di appartenenza: volume totale 6.436.800 m³ di cui: Classe A 4.698.864 m³, Classe B 1.609.200 m³, Classe C 128.736 m³.

Con riferimento ai sedimenti che si vorrebbero utilizzare per la creazione della “barriera” artificiale di velme e barene, le fonti informative relative alle caratteristiche qualitative dei sedimenti e la tabella sopra riportata derivano da analisi eseguite dall’Autorità Portuale di Venezia, anziché da un istituto scientifico accreditato e indipendente, e fanno riferimento a carotaggi che non sono stati eseguiti nell’area direttamente interessata dal progetto, bensì in aree adiacenti al Canale Malamocco-Marghera. Ne consegue che tali basi informative non sono idonee ad esprimere valutazioni sui rischi per l’ambiente circostante dei previsti ingenti scavi di sedimenti e, tantomeno, ad acclarare l’idoneità qualitativa di tali sedimenti alla predisposizione di nuove velme/barene nelle aree contermini al nuovo Canale Contorta Sant’Angelo. L’Autorità Portuale medesima riconosce comunque che nei lavori di scavo verranno movimentati sedimenti di classe C (non utilizzabili per le opere di ingegneria sopra descritte) la cui quantità è stimata in 128.736 m³ e afferma quanto segue: “Per quanto riguarda la necessaria rimozione dei materiali, trasporto e conferimento a sito di recapito, i sedimenti classificati entro C potranno essere conferiti presso l’isola delle Tresse”. I sottoscritti esprimono la più netta contrarietà a tale ipotesi di conferimento, per i motivi che verranno esposti in apposita memoria aggiuntiva e che attengono fra l’altro alla tutela della pesca, dei posti di lavoro ad essa collegati e della salute umana che rischierebbe di essere a sua volta pregiudicata nel momento in cui le sostanze chimiche contenute in tali sedimenti (Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Pesticidi organoclorurati PCB Idrocarburi) dovessero entrare nella catena alimentare in conseguenza di tracimazioni o incidenti di lavorazione, essendo oltretutto di dominio pubblico due circostanze non rassicuranti:

  1. Il fatto che gli argini dell’isola delle Tresse siano interessati da fenomeni di erosione (fonte: http://www.ilquotidianofvg.it/capitali-per-spostare-i-fanghi-tondo-sentito-dal-pm/)
  2. Il probabile raggiungimento dei suoi limiti di capienza (fonte: http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/2407/0/177/ che rende comunque indispensabile, a parere degli scriventi, valutare con maggior precisione la quantità di sedimenti da trattare, la loro tipologia e le alternative ipotizzabili per il conferimento.

Infine, i sottoscritti nutrono dubbi sulla larghezza reale del nuovo canale, che nello studio morfologico viene ipotizzata in 120 metri mentre Nella Relazione Tecnica di progetto, al paragrafo 4, l’opera viene descritta in questi termini: “Il nuovo canale navigabile Contorta S. Angelo collegherà il canale Malamocco Marghera con il bacino di evoluzione di Marittima, avrà una lunghezza pari a circa 5 Km, una cunetta navigabile di larghezza pari a 100 m”. A tale proposito, giova ricordare come le condizioni di sicurezza prescritte dalla Capitaneria di Porto di Venezia (Art.13 dell’Ordinanza n.175/09 “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel Porto di Venezia”) sono le seguenti: “La larghezza dei convogli non deve mai essere maggiore della terza parte della larghezza minima dei canali da percorrere” e che molte delle navi da crociera attualmente in servizio hanno una larghezza pari o superiore a 40 metri, il che richiederebbe per l’appunto un canale di larghezza pari o superiore a 120 metri. Nel caso in cui qualcuno stia giocando con i numeri, giova ricordare come la sicurezza della navigazione sia un imperativo categorico che non deve essere sacrificato sull’altare di interessi economici, per quanto pervicaci essi siano.

I dubbi sulla larghezza reale del nuovo canale si riflettono anche su un aspetto ulteriore, che verrà qui soltanto accennato per sommi capi: quello delle zone di protezione speciale (ZPS) interessate dal progetto di scavo e della perdita di territorio lagunare che ne conseguirebbe. Secondo i documenti depositati dall’Autorità Portuale: “il previsto allargamento del canale Contorta porta ad una perdita netta di quasi 44 ettari di habitat 1150* “Lagune costiere” a carico del sito ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”. A quest’area va aggiunta quella corrispondente alla prevista realizzazione di velme in fregio e a protezione del canale Contorta S. Angelo che incide su una superficie di fondo lagunare pari a circa 126 ettari, anch’essi relativi all’habitat 1150* “Infine a tali aree va aggiunta la superficie interessata dagli interventi di sagomatura tra la gengiva del nuovo canale ed i bassifondi contigui, per una superficie pari a circa 26 ettari » a proposito delle quali si conclude che “In considerazione delle superfici interessate .. si è ritenuto di non poter escludere il verificarsi di effetti significativi negativi” ».

A prescindere dagli obblighi derivanti dalla legislazione europea applicabile, che verranno affrontati in separata sede, vale la pena di sottolineare le vette di umorismo involontario raggiunte dal soggetto aggiudicatore a pagina 82, laddove si afferma che : « Per quanto detto si ritiene che l’impatto derivante dalla perdita di territorio lagunare come habitat prioritario, causata dalla realizzazione delle nuove velme non debba essere considerato necessariamente un problema, ma, così come inquadrato nel progetto e con le dovute precauzioni operazionali, cautele progettuali ed azioni di monitoraggio e controllo, possa diventare una risorsa per l’area di progetto”.

Su tali aspetti i sottoscritti intendono ritornare con osservazioni ulteriori in forma di intervento « ad adiuvandum » delle osservazioni in corso di elaborazione da parte di altri soggetti interessati al progetto.

  • La valutazione di Impatto Archeologico

I sottoscritti aderiscono alle osservazioni sulla VIArc (Valutazione di Impatto Archeologico) predisposte dai docenti Carlo Beltrame e Diego Colaon, che si allegano alla presente e ne costituiscono parte integrante.

  • Conclusioni

In conclusione, i sottoscritti sono fermamente contrari allo scavo della nuova via d’acqua e, con riserva di approfondire gli altri aspetti qui accennati, ritengono che gli effetti del medesimo avrebbero richiesto una disamina meno superficiale di quella effettuata, considerato anche lo straordinario valore del patrimonio culturale racchiuso all’interno della Laguna di Venezia e il rischio di danni patrimoniali e morali che la nuova opera farebbe gravare sui singoli cittadini, imprenditori e investitori, oltre che sul “sistema Paese”. Nel caso specifico di Venezia, gli effetti diretti e indiretti della nuova opera rischiano infatti di portare pregiudizio grave e irreparabile ad un patrimonio culturale che, oltre ad essere tutelato dall’art. 9 della Costituzione italiana e dalla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna (leggi n° 171 del 1973 e n° 798 del 1984, inter alia) è anche riconosciuto come patrimonio culturale e ambientale di rilevanza mondiale (sito UNESCO) a norma della Convenzione internazionale del 16 novembre 1972, ratificata dall’Italia con legge n° 129 del 1977.

Per i motivi sopra esposti, e con riserva di produrre ulteriori osservazioni e deduzioni sugli aspetti non coperti dalla presente, i sottoscritti

CHIEDONO

alla Commissione VIA costituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di emettere parere NEGATIVO sul progetto preliminare denominato “Adeguamento via acquea di accesso alla stazione marittima di Venezia”, che in realtà non preconizza un adeguamento ma una nuova via acquea di accesso alla stazione marittima, in ragione della carenza di valutazione degli effetti diretti o indiretti sui beni materiali e sul patrimonio culturale di Venezia ad opera dell’Autorità Portuale e della carenza di legittimazione della medesima a proporsi come soggetto aggiudicatore di un progetto di “riqualificazione” ambientale della laguna centrale che in realtà si configura come mero tentativo di mitigazione dei danni creati dallo scavo del nuovo canale, nonché per i rischi legati alla movimentazione dei sedimenti che si vorrebbero conferire presso l’isola delle Tresse, per i danni potenziali all’ecosistema lagunare, per quelli che verrebbero inflitti ad un settore già duramente provato quale quello della pesca, che dà lavoro a più di 1.000 persone, e per gli altri motivi che verranno separatamente prospettati con osservazioni ulteriori e/o interventi ad adiuvandum delle osservazioni in corso di elaborazione da parte di altri soggetti interessati.

Venezia, 17 ottobre 2014

Firmato

In nome proprio e quale mandatario per delega di (in ordine alfabetico):

  1. Emanuela Amici (Venezia)
  2. Anna Antonelli (Roma)
  3. Gloria Barbone (Venezia)
  4. Lucia Bartoloni (Venezia)
  5. Stefano Barzizza (Venezia)
  6. Carla Bellenzier (Venezia)
  7. Carlo Beltrame (Venezia)
  8. Elisa Benato (Mira VE)
  9. Guido Benato (Mira VE)
  10. Erika Bianco (Venezia)
  11. Giovanni-Andrea Bizio Gradenigo (Venezia)
  12. Valentina Boccassini (Venezia)
  13. Anna Bolcato (Venezia)
  14. Aldo Bon (Venezia)
  15. Gigi Bon (Venezia)
  16. Matelda Bottoni (Venezia)
  17. Alessandro Bozzato (Venezia)
  18. Davide Bozzato (Venezia)
  19. Stefano Bravo (Venezia)
  20. Diego Callegaro (Spinea VE)
  21. Valentina Canniello (Venezia)
  22. Carla Capone (Lodi)
  23. Mariarosa Cerni (Venezia)
  24. Francesco Ceselin (Venezia)
  25. Roberta Chiarotto (Venezia)
  26. Flavio Cogo (Venezia)
  27. Simonetta Cordella (Venezia)
  28. Marina Cravin (Venezia)
  29. Lorena Culloca (Venezia)
  30. Giuliano Dalla Venezia (Martellago VE)
  31. Gianni Darai (Venezia)
  32. Mauro Dardi (Pistoia)
  33. Adriano De Vita (Venezia)
  34. Lorena Della Togna (Venezia)
  35. Fabio Doro (Venezia)
  36. Marialaura Durigato (Salò, BS)
  37. Ermanno Ervas (Venezia)
  38. Andrea Fasolo (Monfalcone GO)
  39. Daniela Filippini (Massa)
  40. Paolo Fornelli (Pavia)
  41. Sabrina Forti (Salzano VE)
  42. Monica Francesconi (Bologna)
  43. Matteo Freschi (Venezia)
  44. Nicoletta Frosini (Venezia)
  45. Marco Gasparinetti (Venezia)
  46. Sebastiano Giorgi (Venezia)
  47. Bruno Gorini (Venezia)
  48. Mario Heinz (Venezia)
  49. Barbara Kujawska (Venezia)
  50. Rosanna Ligi (Venezia)
  51. Giuliana Longo (Venezia)
  52. Massimiliano Longo (Venezia)
  53. Mauro Magnani (Mirano VE)
  54. Barbara Marengo (Venezia)
  55. Daniela Milani Vianello (Venezia)
  56. Matteo Mantovan (Venezia)
  57. Mara Marini (Colle di Val d’Elsa – Siena)
  58. Mario Martinotti (Brasile)
  59. Andrea Miglio (Milano)
  60. Giuseppe Mirisciotti (Venezia)
  61. Julia Nikitina (Venezia)
  62. Rita Nordio (Sottomarina, VE)
  63. Silvia Nordio (Venezia)
  64. Luigia Emilia Paleari (Arcore, Monza Brianza)
  65. Francesca Palermo-Patera (Milano)
  66. Saverio Pastor (Venezia)
  67. Giampietro Pizzo (Venezia)
  68. Bruno Politeo (Venezia)
  69. Claudia Proietto (Venezia)
  70. Francesco Rado (Venezia)
  71. Danilo Rosan (Venezia)
  72. Marilena Rossetto (Venezia)
  73. Tiziana Rossi (Savona)
  74. Francesca Santarella (Ravenna)
  75. Rita Sartori (Venezia)
  76. Veronica Scarpa (Venezia)
  77. Sabina Schiavuta (Venezia)
  78. Elisabetta Sciarra (Venezia)
  79. Vito Simi de Burgis
  80. Carla Sitran (Venezia)
  81. Nicola Tognon (Venezia)
  82. Alberto Toso Fei (Venezia)
  83. Marco Trevisan (Salzano VE)
  84. Guido Triantafillis (Venezia)
  85. Alice Veronese (Venezia)
  86. Dario Vianello (Venezia)
  87. Giovanni Battista Vianello (Venezia)
  88. Marco Vidal (Venezia)
  89. Sara Visman (Venezia)
  90. Selina Zampedri (Venezia)
  91. Gianni Zanatta (Mira VE)
  92. Nicolò Zanatta (Mira VE)
  93. Marco Zordan (Venezia)
  94. Pieralvise Zorzi (Venezia)
  95. Luciana Zorzin (Treviso)

[1] Secondo i dati forniti nella Relazione Tecnica di progetto, che peraltro appaiono sottostimati.

ALLEGATO

Osservazioni relative alla VIArch (Valutazione di Impatto Archeologico) redatta dallo Studio Associato Bettinardi-Cester e allegata al progetto di “Adeguamento via acquea di accesso alla Stazione Marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al canale Contorta Sant’Angelo” presentato dall’Autorità Portuale di Venezia.

  1. Come dichiarato nella sezione/paragrafo conclusivo dal medesimo professionista, che ha redatto lo studio di valutazione, il lavoro è puramente teorico, ossia basato su ricerche bibliografiche e analisi di foto aeree, e rimanda (solo come consiglio…) le “ricognizioni sul terreno” ad un eventuale approfondimento, dimenticando però che queste sono prescritte per legge. L’”esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni”, prescritto chiaramente dall’articolo 95 del Codice dei contratti e degli appalti pubblici DLgs 163/2006 (comma 1), nel caso di aree sommerse, come la Laguna, è stato giustamente interpretato dalle varie soprintendenze del MiBACT e della Regione Sicilia (gli esempi sono molti) come indagini condotte con strumentazione diagnostica e comunque sempre come ricognizioni visive subacquee. La legge prescrive che queste operazioni vengano condotte già nella fase preliminare e quindi che i risultati vengano presentati e commentati in quel documento che deve accompagnare i progetti preliminari delle opere pubbliche. Nelle eventuali altre fasi “preventive” (la uno e la due), se prescritte dalla soprintendenza, la stazione appaltante dovrà invece farsi carico di carotaggi, sondaggi, saggi archeologici e prospezioni geofisiche (fase uno) e scavi estensivi (fase due) (art. 96, c. 1).

In sostanza la VIArch in oggetto non è completa e quindi, a nostro parere, da invalidare perché non rispetta gli articoli di legge. Eventuali deroghe della Soprintendenza locale non possono quindi, a nostro parere, giustificare questa grave lacuna e possono configurarsi come un’azione del tutto arbitraria. Le indicazioni della legge d’altronde sono utili proprio perché prescritte nella fase preliminare del progetto al fine di prevedere il “rischio” archeologico e non possono prescindere da indagini dirette sul campo (e quindi dei fondali) perlomeno di tipo “superficiale”, ossia ricognizioni subacquee.

Va aggiunto che la natura stessa del progetto prevede operazioni di scavo del canale di tipo uniforme e con profondità piuttosto elevate. Non sono previsti margini di variazione progettuale per la creazione di “isole” di terreno non scavate/non scavabili, in quanto contenenti depositi archeologici. In altre parole, eventuali depositi archeologici (sicuramente presenti almeno per l’età medievale e moderna) devono per forza essere bonificati ed “eliminati”. Questo elemento, a nostro parere, richiede assolutamente indagini preliminari e un survey oculato, anche per determinare i costi di un’eventuale operazione archeologica.

  1. La presente VIArch non dà il sufficiente risalto ai gravissimi danni che lo scavo del Canale Malamocco-Marghera ha arrecato ad alcuni siti archeologici di grande interesse, in primis il monastero medievale di San Leonardo in Fossamala, letteralmente tagliato dall’opera e continuamente sottoposto all’erosione causata dalle onde prodotte dal passaggio delle navi.

Pianta del monastero di San Leonardo in Fossa Mala immediatamente dopo lo scavo del canale Malamocco-Marghera (da E. Canal, 2013). Il canale (ad est) e il canaletto di servizio (ad ovest) impattarono pesantemente sul complesso monastico. L’erosione, negli ultimi anni, ha fatto scomparire tutta la parte centrale del complesso e ha aggredito pesantemente anche la parte occidentale (chiesa ecc.).

123fossalama

 

Altri siti sommersi di interesse archeologico, sottoposti a pesantissimi effetti erosivi, sono stati localizzati negli ultimi 20 anni nella zona di Fusina. La VIArch avrebbe dovuto sottolineare il rischio che gli stessi processi di impatto archeologico sull’opera si possano riproporre nell’area di scavo o nell’area di buffer zone del nuovo canale.

Va ricordato qui come la natura archeologica di questi siti sia estremamente a rischio in caso di aumento del moto ondoso e della forza delle correnti: si tratta di siti (sopratutto quelli più antichi) formati da banchi di argilla consolidata con pali in legno e laterizi e pietre spezzate. Sono depositi archeologici “fragili” che, se sottoposti a pressione di correnti, possono venire completamente erosi anche in tempi piuttosto brevi. La moderna archeologia e storiografia, recenti scavi e convegni internazionali hanno inoltre dimostrato come la storia della Laguna di Venezia e della città stessa si possa indagare e interpretare proprio grazie all’attenzione verso questo tipo di depositi.

  1. La VIArch è poco attenta alla buffer zone, ossia a quella fascia di 500 metri ai lati del canale che, venendo sottoposta ad erosione ad opera del modo ondoso provocato dal passaggio delle navi (aspetto che risulta ben evidente attraverso l’osservazione dell’attuale passaggio delle navi nel canale Malamocco-Marghera), potrebbe mettere in luce strutture archeologiche al momento sepolte con il rischio conseguente dell’innesco di quel processo di degrado attualmente ben visibile lungo il Malamocco-Marghera.
  1. La VIArch non considera minimamente che lo stesso progetto, inteso ad eliminare l’attuale canale Contorta, si configura come un’operazione di annullamento di una via d’acqua storica e quindi di un bene culturale, la cui frequentazione, come ben evidenziano peraltro paradossalmente dal capitolo storico-archivistico (a firma di Martina Minini), risale almeno al 1000 d.C. e il cui ruolo era di collegamento, a mezzo imbarcazioni, tra la terraferma e la città.
  1. Nessuno studio di archeologia preventiva potrà comunque dare garanzie sull’assenza di evidenze archeologiche sotto i sedimenti lagunari. Come dichiarato dalla stessa VIArch (p. 64), carotaggi effettuati in passato per indagini geologiche hanno riconosciuto la presenza di manufatti preistorici alla quota di ben 7 m s.l.m.m. Le stesse stratificazioni più comuni, di età medievale e moderna, sono – come si è detto – formate essenzialmente da depositi di argille e legni: la diagnostica di tali orizzonti antropici con metodologie remote è assolutamente poco efficacie. Presenze così effimere come quelle di origine preistorica, ma anche evidenze molto più consistenti, non possono essere riconosciute con certezza neppure dalle più sofisticate tecnologie quali il subbottom profiler o i magnetometri a protoni. Le operazioni di scavo, infatti, dovranno per forza prevedere anche una costante (e costosa sia in termini economici che di perdita di dati scientifici) assistenza da parte di archeologi la cui efficacia, però, sarà quasi nulla date le modalità di scavo. I canali lagunari, infatti, sono normalmente scavati a mezzo benna o a mezzo draga, intervenendo su depositi di sedimenti consistenti alcuni metri e posti, peraltro, al di sotto di un paio di metri di acqua. Con le scarse condizioni di visibilità che offrono queste metodiche di scavo l’assistenza archeologica e l’analisi autoptica dell’archeologo alle operazioni non garantiscono la conservazione dei depositi eventualmente intercettati. 25 anni di attività di tutela in Laguna da parte della Soprintendenza archeologica hanno infatti dimostrato i limiti della diagnostica sia tecnologica sia manuale sotto depositi sedimentari superiori al metro e la necessità comunque di un’assistenza alle operazioni di scavo che però, in questo caso, potrebbero rivelarsi ben poco efficaci per le difficoltà oggettive di controllo de visu del materiale scavato.
  1. Nella VIArch manca del tutto una valutazione organica dell’impatto economico e sociale (in termini di costi, di tempistica e di dati culturali) che comporterà la “bonifica” di quei siti archeologici posti lungo il canale e che interferranno con le lavorazioni.
  1. La VIArch, infine, è costruita in modo positivistico, ossia la valutazione è stata tutta giocata sulla possibilità di conoscere più siti archeologici (attraverso il loro scavo) grazie alla realizzazione dell’opera. Manca, invece, una valutazione dell’impatto complessivo sul patrimonio archeologico lagunare (che è ben lungi dall’essere inesauribile). Viene dato per assodato, invece, che l’opera non solo si debba fare ma che venga eseguita con le modalità di progetto senza possibilità di varianti.

Carlo Beltrame PhD

Università Ca’ Foscari Venezia

Docente dei corsi di:

Archeologia marittima e subacquea

Metodologie della ricerca archeologica

Archeologia preventiva

beltrame@unive.it

 

Diego Calaon PhD

Marie Skłodowska-Curie Fellow, IOF

Stanford University, Dept. of Anthropology

Ca’ Foscari University Venice, DAIS

dcalaon@stanford.edu

 

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